Art. 12.
(Altre funzioni).

      1. Il Garante:

          a) vigila sull'attuazione delle convenzioni internazionali e sulla piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di tutela dei diritti dei minori;

 

Pag. 12

          b) coordina lo svolgimento delle attività riguardanti il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, al fine di omogeneizzare l'azione degli organismi coinvolti e di rafforzarne l'efficacia, anche mediante la stipula di protocolli di intesa con i Ministeri, con gli enti pubblici nazionali e locali, con gli ordini professionali, con l'UNICEF e con le associazioni e le ONG operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori;

          c) in qualità di organo nazionale ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, esercita le funzioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 12;

          d) promuove e coordina l'esercizio della funzione di mediazione familiare nelle diverse realtà territoriali, anche mediante la formazione di operatori tecnicamente preparati;

          e) istituisce e gestisce un'apposita linea telefonica gratuita, sempre operante, accessibile ai minori e a coloro che intendano denunciare qualsiasi violazione dei diritti dei medesimi minori;

          f) promuove iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori;

          g) ricorre alla Corte europea per i diritti dell'uomo e al Comitato per i diritti del fanciullo dell'ONU al fine di segnalare ogni violazione dei diritti dei minori;

          h) collabora all'organizzazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, d'intesa con il Ministro delle politiche per la famiglia;

          i) interviene nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prende visione degli atti del procedimento, presenta memorie scritte o documenti ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e impugna, ove lo ritenga

 

Pag. 13

necessario, gli atti amministrativi, qualora sussistano fattori di rischio o di danno per i minori.

      2. Il Garante collabora con la Presidenza del Consiglio dei ministri nei compiti di coordinamento in materia di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale previsti dall'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni. È istituito presso il Garante, ed è costantemente aggiornato su segnalazione dell'autorità giudiziaria, un elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dalla citata legge n. 269 del 1998, e successive modificazioni, e dei soggetti allontanati dalle famiglie, anche con provvedimento provvisorio, per i medesimi reati.